
Articolo 1
Sono organi esecutivi: il Presidente, il Segretario Culturale, il Segretario generale, il
Tesoriere, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale, Probiviri (collegio revisori dei
conti).Articolo 2
La durata della carica del consiglio è di 3 anni. Il Presidente, il Segretario generale,
il Segretario culturale, il Tesoriere e la metà +1 dei Probiviri saranno sempre scelti
tra i soci effettivi.
Articolo 4
E' ammessa una sola delega.
Articolo 5
L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta i soci responsabili del settore ed
effettivi lo ritengano opportuno. Vi deve comunque essere in prima convocazione la metà +
1 dei soci aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti e rappresentanti.
Articolo 6
Sono membri dell'Associazione:
- soci Fondatori
- soci Effettivi - Ordinari
- soci Onorari
Articolo 7
L'Assemblea Generale può nominare anche il Presidente Onorario.
Articolo 8
Collegio dei Probiviri. Il collegio dei probiviri è composto da 5 membri; la
loro carica ha durata di tre anni e sono rieleggibili. Il Colleggio è composto da
Associati Fondatori in maggioranza. La carica di Probiviro è compatibile con
qualsiasi altra carica associativa. Il collegio dei probiviri è validamente costituito
con l'intervento di tutti i soci. Esso esprime il parere in materia di violazioni
disciplinari, secondo il nostro statuto.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo sentito preventivamente il parere del Consiglio dei Probiviri, può
in qualsiasi momento escludere un associato dal gruppo, qualora questi si sia dimostrato
inadempiente verso l'associazione, per inosservanza del regolamento, o per uno dei
seguenti motivi
- non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale, entro
due mesi dalla naturale scadenza
- due assenze consecutive non giustificate a due assemblee ordinarie o due
congressi nazionali
I membri esclusi, così come gli eventuali dimissionari non potranno richiedere la
restituzione del materiale culturale, che resterà negli archivi dell'associazione.
Articolo 10
Collegio dei Revisori dei Conti. Viene eletto dall'assemblea. E' composto da tre membri
effettìvi e due supplenti. I Revisori durano in carica tre anni: essi sono rieleggibili.
Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri; in caso di
dimissioni, impedimento od altro da parte di uno dei revisori subentrerà un altro scelto
dal Consiglio Direttivo. Il collegio deve riunirsi almeno una volta l'anno e controllare
la regolarità della gestione economico-finanziaria che viene trasmessa all'assemblea
degli associati.
Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo riscontri delle
irregolarità, ne informerà subito il Presidente per i necessari provvedimenti.
Articolo 11
La I.A.P.N.O.R. auspica rapporti culturali con altre associazioni, Accademie, che
intendano essere coinvolte nello stesso campo di ricerca culturale, mediante gemellaggio,
intendendo con questo termine una collaborazione reciproca, ma autonoma.
Articolo 12
Il marchio I.A.P.N.O.R. può essere utilizzato soltanto dai membri effettivi. E' vietato
usare il marchio al socio dimissionario, escluso o che abbia cessato la sua attività.
Articolo 13
Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea Generale in base
alle esigenze dell'Accademia.
Articolo 14
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare dei nuovi responsabili di settore, in
possesso di titoli riportati in statuto o assimilabili (non ancora in organigramma), con
le stesse caratteristiche e diritti dei soci fondatori, previo pagamento della quota di
€ 700,00 (settecento)
Articolo 15
Con riferimento al disposto di cui al secondo capoverso dell'articolo 7 dello statuto, si
precisa che dalle spese rimborsabili sono escluse quelle per il raggiungimento della sede
dell'accademia e per la partecipazione alle riunioni del consiglio accademico. Tutte le
altre spese saranno rimborsate solo se preventivamente approvato dal Presidente previo
parere della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo. |